GIURISPRUDENZA - Muri di confine e rispetto delle distanze
Pubblicato il: 18/01/2011
Questa interessante sentenza affronta il problema riassumibile nella domanda: "Quando un muro di confine diventa costruzione?" e, conseguentemente, è tenuto al rispetto della normativa delle distanze?
Partendo da un contesto affatto peculiare - muri a secco eretti in terrazzamenti sulla costiera amalfitana - la Corte riafferma il principio che "ai fini dell'applicazione delle norme sulle distanze dettate dagli artt. 873 e ss. cc. o dalle disposizioni regolamentari integrative del codice civile, per "costruzione" deve intendersi qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata, a secco o con l'impiego di malta cementizia".
L'enunciazione è decisamente chiara e non richiede alcun commento; la Corte poi, entrando nel merito della situazione di terrazzamento, afferma che "il muro di contenimento tra due fondi posti a livelli differenti, qualora il dislivello derivi dall'opera dell'uomo o il naturale preesistente dislivello sia stato artificialmente accentuato, deve considerarsi costruzione a tutti gli effetti e soggetta, pertanto, agli obblighi delle distanze previste dall'art. 873 cod. civ. e dalle eventuali norme integrative".
Ciò significa, in parole povere, che il muro posto fra due fondi a livelli diversi assume la qualifica giuridica di costruzione solo se il dislivello è stato realizzato ovvero accentuato dall'uomo.
Di seguito il testo integrale della sentenza.
Stefano Batisti
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO ODDO - Presidente -
Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE - Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere
Dott. FELICE MANNA Rel.Consigliere
Dott. VINCENZO CORRENTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 13138-2005 proposto da:
MA. FL. (...), MA. FL. (...), AN. FL. (...), MA. LA. (...), tutti eredi di Gi. Fl. elettivamente domiciliati in RO. VI. GI. CE. (...), presso lo studio dell'avvocato RO. CE. GE., rappresentati e difesi dall'avvocato RO. RO.;
- ricorrenti -
contro
AD. SC. (...), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CA.,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato
SE. MA.;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 640/2004 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 03/12/2004; udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 24/11/2010 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;
udito l'Avvocato Ro. Ro. difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avv. Se. Ma. difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NICOLA LETTIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gi. Fl., proprietario di un fondo rustico sito in Fu., composto da tre terrazzamenti di terreno sostenuti da muri a secco - cd. macère - agiva in negatoria servitutis e risarcimento del danno, in forma specifica e per equivalente, innanzi al Tribunale di Salerno nei confronti di Ad. Sc., proprietaria di un fondo declive e confinante, alla quale addebitava sia innovazioni edilizie varie realizzate in violazione dell'art. 873 c.c., non essendo stata rispettata la distanza tra queste e la macera posta al confine, sia l'occupazione di tre metri quadri della sua proprietà.
Nel resistere in giudizio la Sc. domandava, in via riconvenzionale, l'accessione dell'area occupata, ai sensi dell'art. 938 cc.
Il Tribunale di Salerno rigettava la domanda negatoria (accoglieva in parte quella di risarcimento del danno in forma specifica, quanto a profili non più rilevanti in questa sede di legittimità) e accoglieva quella riconvenzionale, ponendo a carico della Sc. il pagamento della somma di lire 600.000, quale indennità di accessione invertita.
Avverso detta pronuncia Gi. Fl. proponeva appello innanzi alla Corte di Salerno, che con sentenza n. 4775 del 3.12.2004 rigettava l'impugnazione.
La Corte salernitana, in particolare, riteneva inapplicabile alla fattispecie l'art. 873 c.c., invocato dall'appellante. Sebbene dagli accertamenti tecnici rinnovati in grado d'appello fosse emerso che in epoca imprecisata erano stati realizzati nella costiera amalfitana terrazzamenti per regimentare le sostanze di natura piroclastica, sicché lo stato dei luoghi non era naturale ma antropico, la cd. macera, consistendo in un muretto a secco formato da conci di pietra non ben collegati tra toro, privo di idonea fondazione e avente una limitata altezza, esulava dal concetto di costruzione, essendo privo, altresì, dei requisiti di stabilità e solidità. Osservava, quindi, che tale conclusione era confortata dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui anche un muro di contenimento di un terrapieno può essere considerato costruzione, ai sensi dell'art. 873 c.c., quando sia un'opera edilizia, vale a dire quando abbia attitudine per la sua tecnica costruttiva a determinare intercapedini, il che non ricorreva nel casa della macera in oggetto.
Avverso detta sentenza Ma. La. e Ma., Ma. e An. Fl., eredi di Gi. Fl., propongono ricorso per cassazione, affidato ai due motivi.
Ad. Sc. resiste con controricorso, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 873 e 878 cc. Secondo l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, sostengono, ai fini del computo della distanza legale tra costruzioni occorre verificare se il muro, oltre a delimitare il fondo, assolva la funzione di contenimento del naturale declivio del terreno, ovvero se abbia lo scopo di contenere un terrapieno creato dall'uomo mediante rapporto di terra e pietrame, potendo essere considerato, in relazione a tali caratteristiche, come costruzione in senso tecnico-giuridico, soggetta come tale alle norme previste dal codice civile e dagli strumenti urbanistici.
A stregua di tale affermazione di principio, proseguono i ricorrenti, la questione centrale della causa risiede nel verificare se il terrazzamento sia stato o non opera dell'uomo, e ciò perché, in applicazione del predetto principio della S.C., il carattere artificiale e antropico di un terrapieno come quello della proprietà Fl. non può che far ritenere che il relativo muro di contenimento sia qualificabile come costruzione.
L'assunto del giudice d'appello, secondo cui il muro di contenimento di un terrapieno può essere considerato costruzione solo quando consista in un'opera edilizia realizzata con tecnica costruttiva (ad esempio con l'impiego di malta che unisca delle grosse pietre) non tiene conto del fatto che secondo l'unanime giurisprudenza di legittimità i muri di cinta tra fondi a dislivello, che assolvono la funzione ulteriore di contenere la scarpata o il terrapieno, facendo corpo con il terreno che sostengono, modificando attraverso l'opera dell'uomo lo stato naturale dei luoghi con la costruzione di un manufatto sono idonei a creare intercapedini nocive con l'altrui costruzione.
2.- Con il secondo motivo si deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (proposizione nell'atto d'appello delle domande di condanna dell'appellata al risarcimento dei danni e alla restituzione in favore dell'appellante dell'area di sua proprietà illegittimamente occupata).
Sostiene parte ricorrente che il giudice d'appello ha erroneamente ritenuto, quanto al capo della sentenza di primo grado relativa alla domanda riconvenzionale ex art. 938 c.c., che l'appellante non avesse formulato specifiche richieste, mentre, al contrario, il Fl. nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado aveva ben esplicitato la propria domanda di condanna dell'appellata alla restituzione detta porzione del fondo illegittimamente occupata e al risarcimento del danno.
3.- Il primo motivo è fondato e assorbe l'esame del secondo.
3.1.- La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che ai fini dell'applicazione delle norme sulle distanze dettate dagli artt. 873 ss. cc. o dalle diposizioni regolamentari integrative del codice civile, per "costruzione"deve intendersi qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo (e pluribus e tra le più recenti, Cass. nn. 22127/09, 25837/08, S.U. 7067/92 e 3199/02), indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata e, segnatamente, dall'impiego di malta cementizia (Cass. n. 4196/87).
3.2 - Nel caso di fondi a dislivello, questa Corte afferma, altrettanto costantemente, che costituisca costruzione il muro di sostegno di un terrapieno di carattere artificiale, mentre non è tale quello avente la funzione di contenere una scarpata di origine naturale, non modificata, cioè, dall'intervento antropico. Si afferma, infatti, che il muro di contenimento tra due fondi posti a livelli differenti, qualora il dislivello derivi dall'opera dell'uomo o il naturale preesistente dislivello sia stato artificialmente accentuato, deve considerarsi costruzione a tutti gli effetti e soggetta, pertanto, agli obblighi delle distanze previste dall'art 873 cod. civ. e dalle eventuali norme integrative (Cass. nn. 1217/10, 4511/07 e 145/06).
3.3 - Nello specifico la Corte territoriale, pur avendo accertato, sulla base della relazione dei c.t.u. nominati in appello, che nella costiera amalfitana (nel cui comprensorio rientra il comune di Fu.) in epoca imprecisata furono realizzati dei terrazzamenti per la regimentazione delle sostanze di natura piroclastica, al fine di evitarne lo smottamento in occasione di eventi meteorici eccezionali, ha ritenuto che la preesistente macera di proprietà Fl. non costituisse essa stessa costruzione, in quanto consistente in un muro a secco, composto da conci di pietra non ben collegati tra loro, privo di idonea fondazione e avente una limitata altezza.
3.3.1.- Tale conclusione disattende, senza alcuna motivazione di contrasto e invertendone il significato, entrambi gli orientamenti sopra richiamati, poiché da un lato attribuisce rilievo alla tecnica costruttiva impiegata piuttosto che alle caratteristiche di solidità e di immobilizzazione del manufatto al suolo, e dall'altro non trae alcuna conseguenza - in un senso o nell'altro - né dall'origine antropica del terrazzamento che segna l'attuale dislivello tra i fondi di rispettiva proprietà delle parti, né dall'inclinazione naturale che connota la morfologia del territorio in questione, così come accertato dai c.tu., ritenendo la Corte territoriale evidentemente esaustiva la circostanza che la macera in esame non integrerebbe di per sé gli estremi della costruzione.
3.3.2.- Poiché, per le superiori ragioni esposte, la tecnica, sebbene sommaria e arcaica, impiegata per erigere la macera non è motivo per escluderne la qualificazione come costruzione a termini dell'art. 873 cc, la sentenza impugnata è incorsa nella violazione di tale norma e va, conseguentemente, cassata, con rinvio ad altra Corte d'appello, che si uniformerà ai seguenti principi di diritto: 1) "ai fini dell'applicazione delle norme sulle distanze dettate dagli artt. 873 e ss. cc. o dalle disposizioni regolamentari integrative del codice civile, per "costruzione" deve intendersi qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata, a secco o con l'impiego di malta cementizia"; 2) "il muro di contenimento tra due fondi posti a livelli differenti, qualora il dislivello derivi dall'opera dell'uomo o il naturale preesistente dislivello sia stato artificialmente accentuato, deve considerarsi costruzione a tutti gli effetti e soggetta, pertanto, agli obblighi delle distanze previste dall'art. 873 cod. civ. e dalle eventuali norme integrative".
4. -Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24.11.2010.
Il Presidente
dr. Massimo Oddo
II Consigliere estensore
dr. Felice Nanna